Finanziamento dei costi supplementari per la ripresa di energia elettrica da produttori indipendenti
- Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il nuovo cpv. 7 dell’art. 7 della Legge federale sull’energia (LEne) concernente il finanziamento delle spese supplementari delle imprese di distribuzione di elettricità per la ripresa di energia elettrica da produttori indipendenti.
- Il 1° gennaio 2005 sono altresì entrate in vigore le modifiche dell’Ordinanza sull’energia (OEn) che trattano della compensazione e del trasferimento dei costi supplementari (art. 5a e 5b)
- ENERTI, la società che riunisce i maggiori distributori ticinesi di energia elettrica, in applicazione di decisioni federali, informa i clienti del Canton Ticino che le Aziende di distribuzione d’energia elettrica sono obbligate a ritirare ad un prezzo maggiore rispetto a quello praticato dal mercato, l’energia immessa in rete dai produttori indipendenti tra cui anche i proprietari di centrali idroelettriche di potenza inferiore a 1 MW. Per finanziare i maggiori costi, l’Autorità Federale ha istituito quindi un fondo che viene alimentato attraverso una tassa sul consumo di energia elettrica. Attualmente tale sovrapprezzo è di 0.05 cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali.
- In base ai dispositivi di legge di cui più sopra, le Aziende aderenti ad ENERTI, addebiteranno da subito a tutti i loro clienti finali, 0.05 cts/kWh di supplemento sul prezzo dell’energia fornita.
- Per un’economia domestica con consumi medi, ciò si traduce in una spesa supplementare di ca. Frs 2.– all’anno. Questo importo verrà integralmente riversato al fondo federale.
LEne, Legge sull’energia
Art. 7 Condizioni di raccordo per produttori indipendenti
Par. 7
Le spese supplementari delle imprese di distribuzione dell’elettricità per la ripresa di energia elettrica da produttori indipendenti sono finanziate dagli esercenti della rete di trasmissione con un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.
OEn, Ordinanza sull’energia
Art. 5a Compensazione dei costi supplementari
Par. 1
Per costi supplementari si intende la differenza tra la rimunerazione dei produttori indipendenti conformemente all’articolo 7 capoverso 3 o 4 della legge e il prezzo d’acquisto stabilito in base all’andamento del mercato.
Par. 2
Un organismo indipendente designato dai gestori delle reti di trasmissione rimborsa su domanda i costi supplementari alle aziende incaricate dell’approvvigionamento in energia.
Par. 3
L’organismo indipendente è autorizzato a chiedere la documentazione necessaria alle aziende che inoltrano la domanda, al fine di esaminarla.
Par. 4
L’autorità designata dal Cantone conformemente all’articolo 7 capoverso 6 della legge decide in merito a controversie risultanti dalla compensazione dei costi supplementari. Comunica le sue decisioni all’organismo indipendente.
Art. 5b Trasferimento dei costi supplementari
Par. 1
I gestori delle reti sono tenuti ad accreditare i costi all’organismo indipendente. Tali costi comprendono i costi supplementari rimborsati e i costi d’esecuzione dell’organismo indipendente.
Par. 2
Possono trasferire i costi di cui al capoverso 1 ai gestori dei livelli di tensione inferiori. Questi ultimi possono trasferirli ai consumatori finali.